Agente di commercio e rappresentante: qual è la differenza?

L’agente di commercio è la figura professionale che si espone in prima persona per conto dell’azienda allo scopo di promuovere i servizi e i prodotti che essa propone ai suoi clienti. Chi ricerca agenti necessita di personale competente, in grado di spingere la crescita dell’attività verso l’alto.

Il più delle volte però, quando si parla di agente di commercio si tende a scambiare questo termine con la parola rappresentante. Le due figure sono esattamente la stessa cosa o differiscono per le mansioni che le accompagnano? All’interno di questo articolo cercheremo di comprendere le caratteristiche sia della figura professionale dell’agente di commercio sia di quella del rappresentante, insieme alle  differenze che li distinguono.

Caratteristiche dell’agente di commercio

L’agente di commercio è colui che ha in mano il compito della redazione di contratti commerciali stipulati tra il cliente e l’azienda committente. L’agente di commercio lavora con un contratto di agenzia e può spostarsi nell’area di una determinata zona geografica. Deve essere in possesso di partita IVA  e avere inoltre un’autorizzazione della Camera di Commercio.

Un agente di commercio lavora in maniera autonoma, non percepisce uno stipendio fisso ma guadagna su provvigioni in base al fatturato. Un agente di commercio può essere monomandatario o plurimandatario. L’agente monomandatario lavora per un’unica azienda mentre l’agente plurimandatario presta i suoi servizi ad aziende diverse. Il contratto di vendita può giungere al termine esclusivamente se l’azienda committente dà il suo benestare. Un agente di commercio non dispone dunque del potere di firma.

Caratteristiche del rappresentante

Il rappresentante di commercio possiede tutte le caratteristiche dello stesso agente di commercio. La differenza fondamentale sta nell’ultima caratteristica citata in merito alla figura dell’agente e cioè la questione della firma. L’agente di commercio non ha il potere di firma ossia non si può sostituire all’azienda nella firma del contratto con un cliente. Un rappresentante invece può farlo per cui ha il potere di firma. Il rappresentante di commercio può quindi concludere i contratti per conto e in nome dell’azienda. In questo modo sostituisce l’azienda nei poteri.

Gli adempimenti comuni di agenti e rappresentanti

Agenti di commercio e rappresentanti di commercio devono sottostare ad adempimenti comuni. Sia il rappresentante che l’agente, per quanto riguarda la regolazione commerciale, sottostanno al doppio regime previdenziale. Sia rappresentanti che agenti di commercio devono necessariamente iscriversi all’Enasarco e all’Inps. L’iscrizione all’Enasarco risulta d’obbligo quando il lavoro si svolge sul territorio nazionale e si lavora per aziende italiane o estere ma con sede in Italia.

Se l’agente o il rappresentante di commercio prestano servizio per aziende estere sprovviste di sede in Italia, ci si deve iscrivere alla Fondazione per gli agenti operanti in Italia. Ciò è sancito dalla normativa UE in tema di convenzioni internazionali ai fini della sicurezza sociale.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento tra il 23% e il 50% di ritenuta d’acconto IRPEF sulle provvigioni. In alcuni casi la ritenuta può scendere al 20%  previa dichiarazione di prestazione d’opera non continuativa.